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La sfida dei mercati globali alle Costituzioni, spunti di riflessione

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democrazia_globalizzazioneA referendum concluso rimangono attivi a Catania, in altre provincie siciliane e a livello nazionale, i Comitati per il NO. Oltre che approfondire l’analisi dei risultati del referendum essi intendono non disperdere le proprie forze ed impegnarsi sul fronte della legge elettorale.
Un proposito interessante ma proficuo solo se verranno individuati obiettivi concreti e praticabili, superando un’ottica meramente difensiva.
Si pone comunque l’opportunità – per tutti noi – di riflettere su tutto ciò che, già adesso, impedisce una piena attuazione della Costituzione o determina un preciso svuotamento della stessa. Anche a causa del fenomeno della globalizzazione dei mercati e dell’appartenenza all’Unione europea.
E Argo intende contribuire a questa riflessione a partire dall’intervento odierno.
L’affermarsi del fenomeno della globalizzazione e l’estensione e la pervasività dei mercati a livello planetario stannp provocando lo svuotamento delle Costituzioni.
Quelli che venivano identificati come gli elementi dello Stato, cioè territorio, popolo e sovranità, rischiano di venire svuotati dall’affermarsi del Potere dei mercati.
Al deperimento dello Stato corrisponde anche il deperimento della democrazia. Infatti senza lo Stato non vi può essere Costituzione, che è il patto solenne fra gli cittadini, i quali, nel loro insieme, sono i titolari del Potere supremo (la Sovranità). E senza Stato, né Costituzione, non vi può essere democrazia e neppure diritti assoluti.
Anche la stessa politica si trasforma, perdendo le caratteristiche che aveva sempre avuto, per ridursi, di fatto, ad amministrazione, ovvero l’applicazione di regole e principi provenienti da altri ordinamenti: quello internazionale, l’ordinamento comunitario, la lex mercatoria, quella appunto del sistema delle imprese internazionali.
Su un altro versante assistiamo alla trasformazione del diritto internazionale. Non più regolatore dei rapporti fra gli Stati, unici soggetti del diritto internazionale, detentori della sovranità, esso diventa creatore di una molteplicità di organizzazioni internazionali.
A loro volta, queste ultime vanno trasformandosi in centri di potere globale che spesso si pongono in una posizione di supremazia verso gli Stati, svuotandone, in tutto o in parte, la stessa sovranità. E proprio per questo mettendone a rischio democrazia e diritti.
Gran parte dei giuristi impegnati nello studio dei rapporti fra costituzionalismo e globalizzazione tendono a trascurare il crescente ruolo dei mercati globali nel determinare le scelte, oltre che nella sfera economica, nell’assetto della società e negli stessi processi decisionali delle democrazie.
Si veda, ad esempio, il problema costituito dalle Agenzie di rating. Non è quindi peregrina l’affermazione dell’esistenza di uno scenario caratterizzato dalla sfida dei mercati globali al costituzionalismo.
Oggi il bilancio di un’impresa multinazionale supera di gran lunga quello di uno qualunque degli Stati dell’America Latina, che in assoluto non sono fra i più poveri del pianeta.
Tale divario tende sempre più a dilatarsi, anche per l’accumulo degli interessi debitori. I debiti sovrani degli Stati, in un mercato aperto (e quindi i Buoni del Tesoro emessi), sono totalmente in balia delle forze dei Mercati (e delle Agenzie di rating) da cui il problema dello spread, che rappresenta il divario del valore di mercato fra i bond emessi dai diversi Stati.
Ne consegue un deperimento degli Stati nazionali che si manifesta in maniera rilevante nel caso dei trattati commerciali, siano essi bilaterali o multilaterali.

Scritti anche materialmente dagli uffici delle potentissime lobbies delle imprese multinazionali, essi vincolano gli Stati contraenti ad eliminare qualsiasi intervento, sia preventivo che successivo, dello Stato nel cui territorio si realizza l’investimento. Salvo cospicui indennizzi.
In particolare tali trattati contengono clausole (conformemente a norme consuetudinarie) a tutela delle imprese che investono all’estero. Ora nessuno nega che, in linea di principio, i beni appartenenti a stranieri vadano protetti e che gli Stati, sul cui territorio insistano gli investimenti, debbano astenersi da confische o espropri se non per ragioni di pubblico interesse, senza discriminazioni e con il pagamento di un “giusto indennizzo”.
Nel corso degli anni è, però, avvenuto che le imprese investitrici potessero far causa agli Stati, davanti ad arbitri scelti nell’ambito di una ristretta cerchia di Avvocati del commercio internazionale, escludendo tassativamente la possibilità di intervento di giudici nazionali.
Cause impostate non solo sulla base del danno reale, ma spesso anche solo su quello presunto, che le stesse denunciano di aver subito da parte di organi dello Stato.
Ciò costituisce chiaramente un’alterazione dei principi dello Stato di diritto e della stessa sovranità statale. Le stesse norme costituzionali possono in tal modo venire facilmente aggirate. Si pensi a quelle che tutelano il lavoro subordinato, l’ambiente, la salute, una sana alimentazione, ecc.
Le clausole di trattati che prevedono tutto ciò sono chiaramente incostituzionali.
Discorso analogo potrebbe farsi a proposito dell’Unione europea. E su questo ci
proponiamo di tornare

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