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Perché il Tar ha dichiarato il Muos fuori legge

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antenne MUOSI lavori relativi all’installazione delle parabole, stiamo parlando del Muos di Niscemi, “sono iniziati e proseguiti in assenza di valido titolo autorizzativo dovendosi qualificare, quindi, come abusivi”. Questa la considerazione, probabilmente più importante, contenuta nelcomunicato con il quale Paola Ottaviano e Sebastiano Papandrea, legali del Coordinamento dei comitati NoMuos,hanno commentato la ormai famosa sentenza n.461/2015 del TAR di Palermo.
Conseguentemente, va riconosciuto che gli attivisti dei Comitati sono “stati – come si legge nel testo –  gli unici soggetti che si sono opposti alla realizzazione di opere illegittime ed abusive, mentre paradossalmente le forze dell’ordine si adoperavano per garantire l’illegalità, persino consentendo l’ingresso in cantiere di una ditta priva di certificazione antimafia”.

La sentenza, inoltre, dà torto alle scelte del governo Crocetta e di quello nazionale. Nel primo caso, (24 luglio 2014), il governo regionale era tornato indietro sui propri passi, “dando – come denunciò Argo – il via libera al completamento dei lavori -che, peraltro, la marina statunitense aveva ‘tranquillamente’ proseguito”- revocando la precedente (29 marzo 2013) revoca delle autorizzazioni.

La ‘revoca della revoca’, però, non  poggiava su “sopravvenute valutazioni di interesse pubblico bensì su vizi delle autorizzazioni originarie (emesse in data 1 e 11 giugno 2011) perché carenti di validi studi sui rischi per la popolazione e l’ambiente e di studi riguardo i rischi per il traffico aereo”.
Per cui, secondo il TAR, ci si trova di fronte a un “atto inidoneo a produrre l’effetto della reviviscenza delle autorizzazioni, in quanto l’annullamento intervenuto il 29 marzo, richiedeva l’avvio di un nuovo iter autorizzatorio e, in particolare, l’acquisizione di una nuova valutazione di incidenza ambientale e di un nuovo nullaosta paesaggistico, oltre tutti i pareri e nullaosta da acquisirsi in conferenza dei servizi”.
L’autorizzazione paesaggistica necessaria per la realizzazione dell’opera all’interno di un sito protetto (siamo ora in zona A della Riserva Naturale Orientata Sughereta di Niscemi ed all’interno di una Zona di Interesse Comunitario) era, infatti, scaduta e non era stata rinnovata.

Per quanto riguarda i ricorsi del Ministero (che contestava la revoca del 29 marzo), invece, il TAR ha riconosciuto  come validi “i vizi procedimentali sui quali è motivato l’annullamento”.
Va, inoltre, sottolineato come, ancora oggi, non esistano serie valutazioni rispetto all’impatto del Muos sulla salute dei cittadini e sullo stesso traffico aereo civile. Rispetto a quest’ultimo problema “l’ENAV ha chiarito che il MUOS interferirebbe con 12 rotte fra gli aeroporti di Comiso, Sigonella e Catania”. Mentre, secondo il verificatore, prof. Marcello D’Amore, non è escluso il pericolo di “innesco indesiderato degli ordigni presenti sugli aerei restando Sigonella nel campo vicino del MUOS (67 Km)”.
Decisamente discutibile, infine, che il Muos possa avere una funzione positiva rispetto agli attuali scenari internazionali, e ai pericoli di guerra conseguenti. In quanto, come sottolineano Ottaviano e Papandrea, “non se ne conoscono bene né le modalità di funzionamento né gli scopi”.
Al riguardo -proseguoo i legali- “va ricordato che si tratta di installazione ad uso esclusivo del Governo degli Stati Uniti d’America sul quale non abbiamo alcun potere di controllo né possibilità di accedere all’utilizzazione. La sua realizzazione è avvenuta in forza di accordi non approvati dal Parlamento e, per questo, illegittimi”.
E, soprattutto, perché, come dimostra la crescita esponenziale della conflittualità, non è vero che ‘se vuoi la pace devi preparare la guerra’. Al contrario, è necessario fare rispettare la sentenza e smontare le ‘opere abusive’, solo così si potrà contribuire a rallentare i venti di guerra.
 Leggi il testo integrale del Comunicato dei Legali No Muos del 16febbraio 2015

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