Questa volta siamo in via del Rotolo, ma la situazione non è diversa da quella che abbiamo visto in via Acireale o in via Messina.
Si demolisce un edificio esistente e, facendosi forti di quanto prevede la legge regionale n.6 del marzo 2010, si ricostruisce “con premialità volumetrica”, vale a dire ci si allarga un bel po’. Ma a spese di chi?
E’ proprio qui che si conferma quello che abbiamo constatato in altri casi, si sottrae spazio ad una area destinata a servizi per i cittadini, in questo caso al “verde pubblico”, ma negli altri casi sopra citati anche a “sede stradale”.
Avremo un edificio privato che occupa parte di un terreno destinato ai cittadini e che i cittadini perderanno, per sempre. E pazienza se a Catania il verde pubblico è notoriamente insufficiente o se non avremo più la strada che il Piano Regolatore aveva previsto.
Ci si accontenterà di piantare fiori nelle rotonde, azione lodevole ma che non serve a risarcire la cittadinanza di quello che sta via via perdendo, un poco qua e un poco là.
Eppure la legge regionale a cui ci si appella (6/2010) nel permesso per costruire è chiara, consente interventi di integrale demolizione e ricostruzione, con possibili premialità volumetriche qualora si utilizzino tecniche costruttive della bioedilizia, “purché non interessino aree per attrezzature discendenti dallo strumento urbanistico vigente”.
Lo strumento urbansitico a Catania è il Piano Regolatore Generale del 1964, non ancora sostituito nonostante, in questi decenni, siano stati avviati diversi percorsi per scriverne un altro. Forse avere a che fare con un piano ormai vecchio e con vincoli decaduti non era male…, permetteva, e di fatto ha permesso, di aggirare le prescrizoni, inizialmente soprattutto a ‘colpi di variante’, passando per il voto compiacente del consiglio comunale, in questi ultimi anni limitandosi per lo più a rilasciare ‘permessi per costruire’ solo apparentemente rispettosi delle norme.
Accade così nel caso di via del Rotolo di cui oggi ci occupiamo: nel permesso per costruire, non si nega che la destinazione urbanistica della zona sia “verde pubblico”, si cita anzi l’art. 22 delle Norme Tecniche di Attuazione che si riferisce alle zone destinate a servizi, in particolare a verde pubblico, e dove è vietata la costruzione di ogni tipo di edificio.
E non si capisce come, nel permesso, venga tirata in ballo la legge 6/2010, in cui la difesa del verde pubblico è tale da prevedere, all’art.8, che, nelle aree destinate a verde pubblico, si possano realizzare “piani interrati di proprietà privata destinati esclusivamente a parcheggio, a condizione che sia realizzato in superficie il verde pubblico da cedere gratuitamente al Comune”.
E’ evidente quindi che il legislatore vuole salvaguardare non solo il verde ma anche il suo uso collettivo, senza concessioni all’uso privato, che viene consentito solo per un parcheggio nel piano interrato.
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Eppure l’Urbanistica ha ritenuto di concedere il permesso di costruire dichiarando che il progetto è “conforme” alle norme urbanistiche e alle prescrizioni di legge (sic!). Per tacere del fatto che i permessi di questo tipo autorizzano di fatto la costruzione di edifici di altezza maggiore di quella consentita nelle limitrofe zone edificabili.
Ma c’è un’altra prescrizione che, in questo permesso, viene ignorata. Riguarda gli articoli del regolamento edilizio che impongono l’adozione di soluzioni tecniche per il risparmio idrico, il miglioramento della permeabilità dei suoli e il reimpiego delle acque meteoriche nel rispetto del principio di invarianza idraulica.
Si tratta di prescrizioni che potrebbero apparire secondarie, ma la cui importanza appare chiara quando – in occasione di forti piogge – la città si allaga.
La cementificazione crescente, con la conseguente impermeabilizzazione del suolo, è alla base di questi allagamenti, che potrebbero essere evitati se le norme inserite nel regolamento edilizio fossero rispettate.
Non serve ricordarsene al momento dell’evento meteorico, bisogna tenere sempre presente il problema e applicare le norme che sulla carta ci sono ma vengono ignorate.
Nel permesso di costruire di cui ci stiamo occupando leggiamo che “all’atto dell’inizio dei lavori”, la Ditta dovrà “precisare le soluzioni relative al risparmio idrico e certificazione idraulica”. Ma, secondo il Regolamento edilizio vigente, il titolo edilizio può essere rilasciato solo dopo aver verificato la “certificazione idraulica”, che deve essere depositata contestualmente al progetto. Rinviare la verifica equivale ad aggirare gli obblighi di legge e rende illegittimo il rilascio del permesso di costruire.
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Ma di quale aree verdi parliamo?
Catania è una delle pochissime città senza verde, senza giardini per bambini e anziani.
Ah pardon dimenticavo ha sedie e tavoli in tutta la città dove ci si può sedere a pagamento