I lavori per l’Eurospin di via Martelli Castaldi possono ricominciare, lo ha deciso la sezione catanese del Tribunale Amministrativo Regionale.
Era stata la ditta proprietaria a fare ricorso contro la sospensione dei lavori decisa dalla Direzione Urbanistica, e il Tribunale le ha dato ragione costringendo il Comune a pagare anche i 2/3 delle spese di lite.
E gli è andata bene, dal momento che il Tar ha respinto la richiesta di risarcimento avanzata dalla ditta ricorrente.
Più che il Comune risulta bocciata in modo irrevocabile la seconda ordinanza di sospensione, quella emessa il 12 febbraio 2020 dal direttore dell’Urbanistica, Biagio Bisignani. Un provvedimento presentato come “rettifica” rispetto alla precedente sospensione decisa due mesi prima dalla dirigente ad interim Maria Luisa Areddia.
Di rettifica però – scrivono i giudici – non si può parlare perchè la seconda sospensione è giunta troppo tardi, quando la prima era ormai decaduta. Ne consegue che il nuovo provvedimento deve essere considerato autonomo rispetto al precedente, senza che ciò lo salvi dalla bocciatura su tutti i fronti.
Perchè emessa in modo non tempestivo, come abbiamo già detto, ma anche perchè contradditoria dal momento che vi si chiede tempo per verificare una procedura contestualmente definita corretta. Ma anche per la lunghezza dei tempi di sospensione (18 mesi), da considerarsi fuori norma, visto che la legge (380/2001, art. 27) ne prevede una di 45 giorni al massimo, in attesa di “provvedimenti definitivi” da assumere dopo aver constatato la “inosservanza” delle norme.
E qui si entra nel vivo di un’altra grave carenza dell’ordinanza emessa da Bisignani, non avere indicato le motivazioni della sospensione, che nel provvedimento della Areddia erano state invece chiaramente indicate: la non conformità al Piano Regolatore (che prevede in quell’area una scuola e verde pubblico) e le irregolarità nella gestione del materiale di scavo.
Quello venuto alla luce nel febbraio 2020 è un provvedimento fragile, un documento pasticciato, con carenze ed errori che lo hanno reso facilmente impugnabile e che hanno indotto il Tar a dare ragione alla ditta e torto al Comune.
DOCUMENTI: sospensioni e sentenza
Avrebbe potuto intervenire anche la Regione, che ha ancora il potere di annullare i provvedimenti comunali riconosciuti come illegittimi (LR 71/78, art 53), ma che ha, fino ad ora, taciuto. Anche sulla impropria citazione – ennesimo errore presente nell’ordinanza! – di un articolo della legge 71/78 soppresso da ben 35 anni.
I giudici amministrativi sono invece intervenuti con rapidità, se ne attribuiscono il merito e anche per questo non hanno riconosciuto la necessità di un risarcimento.
La ditta, fiduciosa nel positivo risultato del proprio ricorso, avrà forse già provveduto – durante il lockdown – a prepararsi alla ripresa dei lavori che di certo andranno avanti a tamburo battente, con la silenziosa complicità di chi, amministrazione comunale compresa, preferisce favorire gli interessi dei privati piuttosto che salvaguardare gli spazi pubblici e il rispetto della legge.
In tutta questa vicenda colpisce il fatto che non siano stati adeguatamente accesi i riflettori sulla questione centrale, ovvero la legittimità del Permesso di costruire, né tirata in ballo la sentenza del CGA sul caso di via Palazzotto. Un caso, quest’ultimo, quasi completamente sovrapponibile a quello di via Martelli Castaldi, vale a dire una richiesta di permesso per costruire una struttura commerciale in un’area destinata a servizi pubblici, in particolare una scuola.
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Siamo nel non lontano 2015 e l’Ufficio Urbanistica, allora diretto da Gabriella Sardella, oppone un rifiuto. Anche allora i proprietari fanno ricorso al Tar che però lo respinge. La sentenza viene confermata in appello dal Consiglio di Giustizia Amministrativa, secondo il quale le opere destinate alla fruizione pubblica devono avere l’ente pubblico come utilizzatore finale: scuole, parchi, strade e spazi pubblici attrezzati destinati alla collettività territoriale, non supermercati.
Il fatto che il Piano Regolatore sia vecchio non fa che confermare – secondo i giudici del CGA – la correttezza del diniego in quanto i vincoli scaduti impediscono, per altra via, il rilascio della concessione richiesta. Il Comune viene contestualmente sollecitato a provvedere all’aggiornamento del Piano Regolatore per renderlo più aderente alla realtà attuale secondo una visione d’insieme che eviti interventi parziali in variante o addirittura, come nel caso di via Martelli Castaldi, autorizzati in modo arbitrario dal singolo dirigente.
Un imperativo al quale le Amministrazioni si sono di fatto sottratte, continuando a rilasciare autorizzazioni a costruire supermercati, o altre attività private, su aree destinate a servizi pubblici., come Argo ha più volte documentato.
Le sorti della città e della sua urbanistica si decidono in maniera trasparente, basta con consumo di suolo
prossime autorizzazioni con semplice conferenza dei servizi: supermercato via Palazzotto e supermercato viale Lainò