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Diciotti, per il Tribunale dei Ministri fu sequestro

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DiciottiIl “Tribunale dei ministri” di Catania ha chiesto l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini con riferimento al caso Diciotti. Il reato contestato è sequestro di persona aggravato.

Non avendo autorizzato lo sbarco, in violazione delle convenzioni internazionali in materia di soccorso in mare, il Ministro dell’Interno avrebbe infatti illegittimamente privato della libertà personale le 177 persone a bordo della Nave U. Diciotti, con l’aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei propri poteri e anche in danno di minori di età.

La Sezione Reati Ministeriali del Tribunale di Catania – il cosiddetto “Tribunale dei ministri”, competente per i reati commessi da ministri nell’esercizio delle loro funzioni e composto da tre membri estratti a sorte tra i magistrati in servizio nei tribunali del distretto da almeno 5 anni – ha quindi disatteso la richiesta di archiviazione del procedimento avanzata dal Procuratore Zuccaro e ha chiesto a quest’ultimo di trasmettere gli atti al Presidente del Senato.

Toccherà dunque alla camera di appartenenza di Salvini, il Senato, dare l’assenso o negare l’autorizzazione a procedere: tecnicamente, l’autorizzazione può essere negata, nel caso essa ritenga che il Ministro abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico.

Questo è l’iter e queste le competenze.

Quando Zuccaro motivò la richiesta di archiviazione con l’argomento che il ministro avesse compiuto una “scelta politica non sindacabile dal giudice penale”, Argo espresse alcuni dubbi.

Dubbi che sono stati riproposti dai giudici catanesi, i quali hanno ben specificato che il Tribunale dei Ministri «è chiamato a compiere una valutazione di tipo tecnico-giuridico, applicando la legislazione penale comune, senza vagliare (a fini giustificativi) l’eventuale fine politico della condotta criminosa, spettando un tale giudizio esclusivamente alla Camera competente» (p. 15).

Proprio con riferimento al fine politico perseguito, il Ministro si difende, sempre in diretta Facebook, invocando il “sacro dovere di difesa della patria” di cui all’art. 52 della Costituzione.

Peccato che dimentichi il resto della Costituzione: quantomeno l’articolo 13 che vieta ogni restrizione illegittima della libertà personale e gli articoli 10, 11 e 117 che regolano il rapporto tra le norme interne e le norme internazionali, anche in materia di diritti umani (i giudici citano opportunamente anche il diritto alla libertà personale sancito dall’articolo 5 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo).

Tra l’altro, il Tribunale dei Ministri si è preoccupato di verificare se le scelte del Ministro potessero essere “giustificate” (per essere più precisi, “scriminate”) in ragione dei propri doveri istituzionali legati al mantenimento dell’ordine pubblico, ma ha superato lucidamente quest’argomento.

«Va osservato», scrivono i giudici, «come lo sbarco di 177 cittadini stranieri non regolari non potesse costituire un problema cogente di “ordine pubblico”», considerando che «in concomitanza con il “caso Diciotti”, si era assistito ad altri numerosi sbarchi dove i migranti soccorsi non avevano ricevuto lo stesso trattamento» e che, inoltre, «nessuno dei soggetti ascoltati […] ha riferito (come avvenuto invece per altri sbarchi) di informazioni sulla possibile presenza, tra i soggetti soccorsi, di “persone pericolose” per la sicurezza e l’ordine pubblico» (p. 43).

In realtà, come noto, «la decisione del Ministro non è stata adottata per problemi di ordine pubblico in senso stretto, bensì per la volontà meramente politica […] di affrontare il problema della gestione dei flussi migratori invocando […] la ripartizione dei migranti a livello europeo», il che si pone «al di fuori delle finalità proprie dell’esercizio del potere conferitogli dalla legge, in quanto le scelte politiche […] non possono ridurre la portata degli obblighi degli Stati di garantire nel modo più sollecito il soccorso e lo sbarco dei migranti in un luogo sicuro (place of safety)» (p. 43).

Il Tribunale dei Ministri di Catania – nelle ben 53 pagine di Relazione che trovate allegate (altro che le “3 paginette” indicate da Salvini in diretta Facebook!) – spiega anche come l’atto compiuto dal Ministro dell’Interno non possa essere considerato come un insindacabile «atto politico», ma vada più correttamente qualificato come un «atto amministrativo “dovuto”» che, in quanto lesivo di diritti dei cittadini, non può rimanere sprovvisto di tutela giurisdizionale (pp. 46-52).

Come detto, adesso ad esprimersi sarà il Senato della Repubblica a maggioranza assoluta. Salvini, che ad agosto aveva affermato di essere pronto a rinunciare all’immunità, ha invece fatto capire adesso che se ne avvarrà.

E, a meno di improbabili manovre politiche contro l’attuale Ministro, la maggioranza lo salverà, assumendosene però – differenza non da poco – tutta la responsabilità politica del caso.

1 Comments

  1. Io non so se il ministro della sicurezza ha sequestrato i migranti, lo decideranno i tribunali (ammesso che i suoi colleghi senatori lo consentano).
    So che sta cercando di sequestrare le menti di tanti italiani e per questo non ci sono capi di imputazione nè tribunali dei ministri. Purtroppo.

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