E’ quanto scrive la Lipu nel Comunicato che qui alleghiamo.
Mai come quest’anno sarebbe stato necessario chiudere la caccia, afferma Giuseppe Rannisi, delegato Lipu, e proteggere la fauna superstite.
Viene disattesa proprio la legge regionale sulla caccia (n. 33/97) che ha per titolo “Norme per la protezione, la tutela e l’incremento della fauna selvatica e perla regolamentazione del prelievo venatorio”.
Di quale tutela parliamo? Di quale incremento?
Sono 12 le specie di uccelli in forte diminuzione, a cui sarà consentito sparare, Canapiglia, Codone, Mestolone, Moriglione, Starna, Quaglia, Pavoncella, Beccaccia, Beccaccino, Tortora, Allodola e Tordo sassello.
La Tortora, ad esempio, è stata classificata SPEC 1, cioè specie a rischio, a livello europeo.
“Non si capisce, prosegue Rannisi, che le risorse naturali stanno scomparendo e che il diritto al divertimento non può superare regole ecologiche e di buonsenso”.
Viene, inoltre, disatteso il parere dell’ISPRA, organo del Ministero dell’Ambiente a cui tutte le regioni debbono attenersi, come da sentenza della Corte Costituzionale e da vari pronunciamenti del TAR.
Già prima che scoppiassero gli incendi in Sicilia, l’ISPRA si era espressa indicando, per l’inizio dell’attività venatoria, il mese di ottobre, proprio per ridurre il periodo di caccia. Ha anche sollecitato la riduzione delle specie cacciabili. Anche questa indicazione è stata disattesa.
Pubblicare il Calendario ad agosto è un modo di garantire l’avvio, a settembre, dell’attività venatoria anticipata. Difficilmente ci sarebbero i tempi per bloccare questo avvio con un eventuale ricorso al TAR.
Ciò nonostante la Lipu e altre Associazioni ambientaliste stanno valutando l’opportunità di procedere con questo ricorso.
Foto di Giuseppe Rannisi
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A proposito degli incendi vorrei segnalare che esiste dal 2000 una legge: la numero 353 che prevede una serie di incombenti e di regole per evotare che l'incendio in una zona boscata diventi un affare per il proprietario che si libera degli alberi e può sistemare sull'area liberata cumuli di cemento per realizzare villette a schiera od altro. All'art 10 di tale legge è prevista anche la sanzione della nullità assoluta per gli atti di vendita qualora alla domanda del Notaio rogante le parti negano che il bene compravenduto sia stato percosso dalle fiamme.
Orbene, in una causa che in atto pende dinnanzi alla Corte d'appello di Messina è stata eccepita la nullità dell'atto di acquisto del terreno che aveva subito un incendio trattandosi di zona boscata.Il Giudice ed il consulente tecnico di ufficio hanno ignorato la domanda riconvenzionale della parte ed hanno favorito l'intento speculativo di un soggetto che aveva comprato un terreno in zona boscata con un atto NULLO . Ecco chi sono i responsabili dei guasti del patrimonio boschivo siciliano.Avvocati, Notai , Magistrati e Consulenti tecnici hanno coperto gli interessi fraudolenti di speculatori su terreni colpiti da incendio.Potrei anche menzionare il numero di ruolo della causa qualora qualche procuratore della Repubblica di Messina ritene
Egr. responsabile della Segreteria di Repubblica,
Vi invio una lettera che il mio quotidiano locale La Sicilia ha pubblicato sul tema della responsabilità per gli incendi nelle zone boscate. Vi chiedo di pubblicarla anche su Repubblica e di ampliarla, ove possibile,inserendo in calce il testo dell'art. 10 della legge n.353 del 2000 , approvata dal nostro Parlamento e purtroppo ignorata , al fine specifico di colpire i veri beneficiari delle aree incendiate a fini dolosi.
Il testo della lettera è il seguente:
egregio direttore, non si contano le notizie relative agli incendi che hanno devastato la Sicilia e sono preoccupanti i riferimenti alle persone che , con dolo o senza, hanno innescato questa grave iattura per i nostri territori montani. Ho notato tuttavia che le notizie relative alle persone che possono essere state coinvolte nel disastro ambientale causato da incendio, sono carenti di dati o riferimenti a funzionari, professionisti, magistrati o consulenti che hanno gestito o avuto notizia di tali tragici eventi e non hanno mosso un dito per fare intendere ai più che le leggi destinate a colpire e ad emerginare gli incendi esistono, sono operanti ma, stranamente, non vengono applicate proprio da chi è preposto alla vigilanza ed alla tutela del territorio. Mi riferisco agli avvocati, ai notai, ai magistrati ed ai consulenti tecnici ed ai funzionari degli uffici tecnici che hanno preso nota di incendi in zone boscate e di terreni percossi dalle fiamme che vengono fatti oggetto di vendite e di possibili mutamenti di destinazioni urbanistiche senza che vi sia stato alcun intervento interdittivo per mettere in guardia gli astuti contraenti delle sanzioni previste dalla legge n.353 del 2000 ed elencate nell'art. 10 . Accade così che divieti, prescrizioni e sanzioni e fra queste ultime la nullità degli atti di compravendita delle aree nelle zone boscate e colpite dalle fiamme, vengano elusi e mantenuti intatti i poteri di disposizione del bene da parte dei proprietari -contraenti. Mi chiedo allora a che vale indignarsi, denunciare, accusare e mettere in ballo sempre gli interessi della onnipresente mafia , se sotto la benevola coltre di soggetti e funzionari che sovraintendono o vengono a conoscenza delle contrattazioni dei beni colpiti da incendio, si mettono a segno i misfatti che le leggi ed il buon cuore degli ambientalisti vorrebbero evitare? Con questa mia segnalazione vorrei che si riflettesse sulle responsabilità di quanti , Sindaci compresi, mostrano una strana abilità a denunciare " il lupo" per poi proteggere "la volpe" che con astuzia riesce ad eludere le sanzioni previste da un ingenuo legislatore.Le invio in allegato il testo dell'art. 10 della legge 353 del 2000 e credo che pubblicandola anche il lettore più ingenuo può cogliere i centri di interesse che del territorio boschivo o boscato o comunque coltivato fanno strame a man bassa. L'art. 11 della stessa legge del 2000 rinovella e modifica il codice penale, ma credo sia più interessante conoscere il testo dell'art. 10 perchè concerne le sanzioni e le penalità per i veri beneficiari delle aree incendiate e cioè quelli che per essere coperti da un velo di rispettabilità riescono sempre a farla franca. Cordialità avv. Lina Arena
In allegato invio il testo dell'art. 10 della legge n.353 del 2000.
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INCENDIO ART. 10 .pdf