Nuovo pronunciamento sui rimborsi Sidra, vanno pagati

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Ogni tanto una buona notizia per gli utenti angariati e vessati dalla Sidra, l’azienda municipalizzata dell’acqua di Catania che dal 2006 al 2008 ha fatto pagare ai propri utenti un servizio inesistente relativo a fognature e depurazione.
Nel 2008 una sentenza della Corte Costituzionale aveva dichiarato illegittimo tale canone ed invitato alla restituzione delle somme.
Nonostante le richieste di rimborso da parte degli utenti nulla è stato fatto dall’azienda se non ricorrere alla richiesta di applicare la prescrizione del rimborso. Richiesta che la Corte dei Conti ha respinto.
A darci la notizia Luca Gangemi e Maria Merlini del circolo comunista Olga Benario.
Comunicato
Con una deliberazione di questi giorni la sezione di controllo per la regione Siciliana della Corte dei Conti ha respinto come inammissibile la richiesta di parere avanzata dall’amministrazione del comune di Catania circa i rimborsi dovuti ai cittadini riguardo al canone fognatura e depurazione, per due anni estorto agli utenti Sidra nonostante tale servizio sia assente in quasi tutta la città di Catania.
Con questa manovra la giunta cercava, giocando con i termini di prescrizione, di incassare definitivamente una notevole massa di denaro che invece deve essere restituita ai cittadini.
Per oltre due anni, dal 2006 al 2008, la Sidra ha raddoppiato l’ammontare delle bollette facendo pagare ai propri utenti il canone fognature e depurazione, un servizio inesistente nella città di Catania.
Nel 2008 una sentenza della Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità’ di questo canone e in seguito una norma ha previsto la restituzione agli utenti.
Nonostante le migliaia di richieste di rimborso presentate sia collettivamente sia da singoli utenti e le proteste sotto gli uffici della Sidra, dopo quasi otto anni nulla è stato ancora rimborsato.
E adesso il Comune, unico azionista della Sidra, cerca, beffardamente, di applicare al rimborso il termine di prescrizione di cinque anni.
Oggi la Corte dei Conti respinge il giochetto e il comune di Catania fa l’ennesima figuraccia. I rimborsi Sidra sono un diritto dei cittadini. Da parte nostra continueremo una battaglia, ormai decennale, su una vicenda che è esemplare di come diritti elementari siano negati in questa città.
 

1 Comments

  1. basta ascoltare la registrazione del processo di piazza europa, nella parte in cu viene sentito il perito nominato dal tribunale:
    http://www.radioradicale.it/scheda/303715/processo-ad-arena-mario-gioacchino-ed-altri-per-le-concessioni-dappalto-del-comune-di
    Dalla registrazione si evince, con chiarezza, che a prescindere dalla assoluzione, che non contesto, la gara è viziata sul piano amministrativo e gli atti di gara d’appalto del parcheggio europa sono nulli, con conseguente obbligo di rispristino dello stato dei luoghi e risarcimento del danno, che è il Comune che deve chiedere alla ditta e non viceversa.
    E’ importante sottolineare che la decisione sulla validità degli atti di gara non rientra nella competenza del collegio arbitrale, quindi andrà valutata in sede amministrativa.
    Inoltre nel provvedimento dell’Antitrust del 2010 testualmente si legge”
    L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nell’ambito dei compiti ad essa assegnati dall’articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, intende presentare – ad esito dell’adunanza del 15 settembre 2010 – alcune osservazioni in merito alle delibere assunte da codesta Amministrazione comunale relative alla gara per l’appalto del parcheggio di piazza Europa a Catania.
    In particolare, l’Autorità ritiene opportuno segnalare a codesta Amministrazione che, a prescindere dalle questioni penali ed amministrative sollevate dalla vicenda in esame, una variante del progetto di realizzazione di un parcheggio
    sotterraneo, così significativa come quella apportata all’appalto nel caso di specie, relativa alla costruzione anche di un centro commerciale e successiva all’aggiudicazione della gara per la realizzazione del progetto originario, appare
    suscettibile di limitare artificiosamente il confronto concorrenziale.
    Infatti, a fronte del progetto originario di realizzazione di un parcheggio sotterraneo hanno partecipato alla gara unicamente le società che hanno ritenuto profittevole, per il loro profilo imprenditoriale, la realizzazione di una simile opera. Tuttavia, la successiva modifica, che ha previsto la realizzazione di un centro commerciale oltre alla costruzione del parcheggio, avrebbe potuto rendere appetibile anche ad altre società la partecipazione alla gara d’appalto. Dette società sono state in tal modo escluse dalla partecipazione ad un appalto per cui avrebbero avuto interesse,
    ampliando il novero delle imprese che avrebbero potuto presentare un’offerta per l’aggiudicazione dell’appalto in questione, con eventuale vantaggio economico anche per l’Amministrazione appaltante”

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