Non luogo a procedere per Ciancio perchè il concorso esterno in associazione mafiosa non è previsto dal nostro ordinamento. Questo è uno dei passaggi fondamentali del ragionamento attorno a cui ruota la lunga e argomentata sentenza della giudice Gaetana Bernabò Distefano. Da un punto di vista “sostanziale”, però, come ella stessa specifica nel corso della stessa sentenza.
Una precisazione importante, vista l’importanza -nel mondo del diritto- della distinzione tra formale e sostanziale.
E su questo vorremmo oggi sviluppare una riflessione.
Dal punto di vista formale non ci sono problemi nel ritenere ammissibile la figura del concorso (esterno) con associazione mafiosa. Il concorso di persone nel reato è espressamente previsto nell’art. 110 del Codice penale, così come è previsto il reato di associazione mafiosa (art. 416 bis).
D’altronde se il legislatore avesse voluto escludere l’ammissibilità del concorso con reati associativi l’avrebbe espressamente previsto. Ma né il legislatore del 1930, né quello del 1982, né il successivo (fino ai giorni nostri) ha escluso tale possibilità.
Deve quindi ritenersi perfettamente legittima la previsione del concorso con associazione mafiosa.
Se fosse stato diversamente, si dovrebbe procedere di fronte al CSM, e forse anche penalmente, contro tutti i magistrati che hanno applicato tale figura di reato, a cominciare dai giudici della Cassazione.
Tutto ciò dal punto di vista formale.
Da un punto di vista sostanziale si pongono una serie di problemi.
Che cosa vuol dire concorso (esterno) con un’associazione? Quali sono i comportamenti da prendere in considerazione ai fini dell’individuazione degli estremi del reato? Il codice penale non offre elementi ulteriori.
Diventa allora inevitabile che la figura del concorso esterno costituisca una scatola vuota il cui contenuto venga ad essere riempito dall’interpretazione giurisprudenziale.
Perfettamente legittimo auspicare allora che il Parlamento legiferi e definisca quali condotte possano integrare gli estremi del concorso e quali no, quali ipotesi di incriminazione possano prevedersi, e via discorrendo. Ma questo ancora non è avvenuto, nonostante la presentazione -negli ultimi anni- di due disegni di legge, che non sono arrivati in porto.
Il ruolo della giurisprudenza non va tuttavia sottovalutato.
Esiste in materia una elaborazione giurisprudenziale di circa 30 anni, attraverso cui sono stati via via affinati i requisiti, cioè i paletti, perché determinate condotte potessero integrare l’ipotesi del concorso in associazione mafiosa..
Ormai non solo i giudici ma neanche il Parlamento potrebbe prescindere da tutto ciò.
Per procedere alla stesura di un progetto di legge in materia si convocherebbero, come di prassi, degli esperti (magistrati, avvocati, professori di diritto), si svolgerebbero apposite audizioni in seno alle commissioni Giustizia di Camera e Senato, e, sulla base di quanto emerso da queste, oltre che dell’indirizzo politico della maggioranza e dagli equilibri politici in seno al Parlamento, si procederebbe alla stesura di un progetto di legge da mettere in votazione e quindi approvare.
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Eppure siamo certi che, da un punto di vista sostanziale, un’eventuale nuova legge che definisca il fiancheggiamento, la collusione, l’infiltrazione e quant’altro possa discostarsi o prescindere completamente da tutta l’elaborazione giurisprudenziale di questi anni?
Tenendo anche conto che l’elaborazione è avvenuta con il contributo dialettico fondamentale dell’avvocatura e della scienza penalistica.
A parte il fatto che, in sede applicativa, una nuova legge, anche la migliore, per quanto preveda le varie condotte suscettibili di incriminazione, necessiterà ben presto di ulteriori modifiche, integrazioni, aggiustamenti.
Il disegno di legge presentato da Pisapia, ad esempio, prevedeva un unico articolo contenente un’unica figura di reato – da considerarsi sostitutiva del concorso esterno – quella di favoreggiamento dell’associazione mafiosa, con pene ridotte rispetto al concorso esterno, ma rafforzate rispetto al favoreggiamento semplice.
La semplice sostituzione del concorso esterno con il favoreggiamento non avrebbe fatto rientrare dalla finestra quell’elaborazione giurisprudenziale che si voleva tenere fuori dalla porta o comunque ridimensionare? Cosa significa infatti favoreggiamento? quali condotte vi dovrebbero rientrare?
L’argomento poggia su di un terreno alquanto scivoloso, soprattutto quanto più ci si allontana dalla contestazione di un fatto o di un comportamento facilmente individuabile e si passa al concetto di concorso, per di più con un’entità associativa.
Sarebbe forse più utile individuare empiricamente, ai fini di una corretta identificazione delle condotte da incriminare, le categorie di soggetti che le organizzazioni mafiose utilizzano (ma anche da cui vengono utilizzate) per il raggiungimento dei propri obiettivi: politici, amministratori, banchieri, imprenditori, medici, magistrati, avvocati, ingegneri e geometri, commercialisti, notai, ecc.
Per alcune di tali categorie l’identificazione dei comportamenti, e quindi il profilo probatorio, è relativamente più semplice (come nel caso dei politici in rapporto allo scambio procacciamento di voti/procacciamneto di affari, che costituisce un modello tipico di relazioni politici/mafiosi), per altre invece è certamente più complesso.
Il caso Ciancio offre spunti in questo senso. Per la prima volta un grosso imprenditore con interessi assai variegati, dall’editoria ai massmedia, dall’edilizia alla grande distribuzione commerciale, viene incriminato per questa figura di reato.
Sia in sede di indagini, sia sul piano della valutazione degli elementi probatori, manca ancora un modello cui riferirsi.
Fare affari formalmente leciti con personaggi appartenenti ad organizzazioni mafiose costituisce di per sè concorso esterno, oppure no? E quando e a quali condizioni potrebbe invece diventarlo?
Parlare di concorso esterno potrebbe apparire addirittura riduttivo qualora si possa individuare da parte del soggetto “una tipologia di comportamenti reiterata nel tempo e di così ampia portata” (pag 119 della sentenza).
E Ciancio appare, leggiamo ancora nella sentenza, “figura centrale della vita della città di Catania, dominatore assoluto delle principali vicende che hanno interessato lo snodo imprenditoriale della città, della sua provincia e, forse, anche oltre. [..] punto di riferimento di affari di vario genere, con un rimando continuo alla sua posizione verticistica, inducendo a considerarlo al vertice di qualcosa di più grande che non la direzione del giornale “La Sicilia”. (p. 132).
Sulla base di queste prenesse, avrebbe potuto il Gip chiedere ai PM il cambio dell’imputazione in quello di partecipazione ad associazione mafiosa tout court e, quindi, il rinvio a giudizio per il reato associativo, non già per il concorso esterno?