I questori possono respingere i migranti? No, secondo il magistrato che ha dato ragione a Diallo Ibrahim, senegalese, oggetto -in data 18 febbraio 2014- di un decreto di respingimento da parte del questore di Siracusa.
Rintracciato in mare dai Militari della Nave San Giusto della Marina Militare Italiana, privo di documenti identificativi e di permesso soggiorno, veniva sbarcato a Siracusa e, lo stesso giorno, gli veniva notificata l’ingiunzione di “lasciare il territorio dello Stato entro sette giorni dalla notifica del decreto stesso attraverso la frontiera di Roma Fiumicino”.
Non sarà stato l’unico a ricevere il decreto di respingimento, di certo, però, Diallo ha fatto ricorso e ha chiesto che ne fosse dichiarata la nullità. Il giudice gli ha dato ragione.
A firmare la sentenza è stato Massimo Pulvirenti che ha ritenuto che il decreto andasse annullato perchè solo al giudice ordinario e non al questore spetta la giurisdizione in materia, come stabilito da una sentenza della Corte di Cassazione.
Con precisi riferimenti normativi, il giudice ricorda che appartengono alla giurisdizione ordinaria “tutte le controversie in materia di protezione internazionale, che comprendono le domande di tutela del diritto alla protezione umanitaria, del diritto allo status di rifugiato e del diritto costituzionale di asilo, aventi identica natura riconducibile alla categoria dei diritti umani fondamentali, che debbono essere riconosciuti allo straniero “comunque presente alla frontiera o nel territorio dello Stato” ( D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 2, comma 1).
“E tali situazioni protette, in quanto coperte dalla garanzia apprestata dall’art. 2 Cost. , non possono essere degradate a interessi legittimi per effetto di valutazioni discrezionali affidate al potere amministrativo”.
Segue un riferimento ad una sentenza della Grande Chambre della Corte Europea dei diritti dell’uomo che, “nel dichiarare illegittimi i respingimenti, effettuati in mare, verso la Libia, per violazione, tra l’altro, dell’art. 3 CEDU, ha affermato che “le difficoltà nella gestione dei flussi migratori non possono giustificare il ricorso, da parte degli Stati, a pratiche che sarebbero incompatibili con i loro obblighi derivanti da convenzioni”.
E, in particolare che “l’Italia non è dispensata dal dovere di rispettare i propri obblighi derivanti dall’art. 3 della Convenzione per il fatto che i ricorrenti avrebbero omesso di chiedere asilo o di esporre i rischi cui andavano incontro”.
Ma non è tutto. L’avvocata che ha assunto la difesa del giovane senegalese ha “eccepito la illegittimità del provvedimento di respingimento” anche perchè non erano stati rispettati gli atti formali. Ad esempio la copia del decreto di respingimento e il verbale di notifica erano privi del timbro di conformità all’originale, la copia del decreto non era sottoscritta dal questore ma recava solo la dicitura ‘D’Ordine del Questore’, e altro ancora.
Il giudice riconosce la validità delle osservazioni e annota che “sussiste il radicale vizio di nullità dell’espulsione, per difetto della sua necessaria formalità comunicatoria”.
Leggi il testo integrale della dichiarazione di nullità del respingimento
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