Le leggi sulla trasparenza e la semplificazione amministrativa (L.R. 5 aprile 2011) e sulla riforma elettorale degli enti locali (L.R. 6 aprile 2011) pubblicate sulla GURS di questa settimana
In particolare, relativamente alla legge elettorale che entrerà in vigore dal 2012 (vedi A Sud’Europa, Anno 5 n. 11). Reintroducendo il doppio voto di preferenza obbligatorio, per il candidato sindaco e per il consigliere, si è abolito l’attuale voto di trascinamento dal consigliere al sindaco, che aveva comportato una presenza abnorme di liste e candidati.
La legge mantiene tre modalità di votazione a seconda del numero di abitanti dei Comuni: nei comuni con meno di diecimila abitanti gli amministratori saranno eletti con il sistema maggioritario; nei comuni con più di quindicimila abitanti si continuerà a votare col proporzionale e l’eventuale ballottaggio; nei comuni con popolazione tra 10.000 e 15.000 abitanti si voterà con il sistema elettorale proporzionale a turno unico. In quest’ultimo caso, per l’assegnazione dei seggi non saranno ammesse le liste che non hanno conseguito almeno il 5% del totale dei voti validi espressi. Importante è inoltre l’art. 12 che prevede la Consulta dei cittadini migranti, che entra in vigore senza aspettare il 2012.
Amarezza è stata espressa da più parti (vedi La Repubblica; SiciliaInformazioni) per la bocciatura della proposta di inserire la doppia preferenza di genere in modo da favorire una maggiore presenza delle donne nelle amministrazioni locali. Nonostante la proposta fosse stata firmata da tutti i capigruppo, col voto segreto si sono avuti 38 voti contrari. E’ invece rimasta la quota minima del 25% nelle liste elettorali e la presenza di entrambi i generi nelle giunte.
Perplessità sono state avanzate relativamente al turno unico per le elezioni nei comuni con popolazione tra 10.000 e 15.000 abitanti, per il rischio che possa essere eletto sindaco anche chi dovesse avere un numero esiguo di voti, qualora i candidati a sindaco siano molteplici.
Poco spazio, invece, è dedicato alle azioni per il contrasto alla corruzione e alla criminalità organizzata di stampo mafioso, poiché si prevedono solo generiche “attività di prevenzione, informazione e formazione del proprio personale, in particolare nei settori degli appalti, dell’urbanistica e dell’edilizia” (art. 15). Vorrà dire che la legge è frutto di un compromesso che ha interessato tutti i gruppi parlamentari?
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